Progettazione degli impianti: ingegnere, architetto o entrambi?
La progettazione degli impianti è riserva esclusiva dell’ingegnere o è competente anche l’architetto?
Sul tema è ritornato il TAR Campania con la sentenza n. 4169/2019 dell’8 maggio 2019 pubblicata il 30 luglio 2019, affermando che “tutte le progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile rientrano nell’ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente all’edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri”.
In un appalto per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo reparto Speciale Unità Accoglienza Permanente S.U.A.P. nel Plesso ospedaliero di Gragnano, il bando prevedeva la formulazione, nell’offerta, di “Proposte tecniche integrative e migliorative” del sistema impiantistico del gas medicale e dell’illuminazione; la lex specialis richiedeva, inoltre, che “tutta la documentazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina da un professionista abilitato Ingegnere e/o Architetto, iscritto all’Ordine Professionale ed in possesso di laurea magistrale o quinquennale – pena l’esclusione dalla procedura”.
Il TAR Campania ha annullato l’aggiudicazione disposta in favore di una ATI che aveva presentato la sua offerta tecnica, per la parte relativa alla componente impiantistica dei gas medicali, a firma di un architetto.
Secondo i Giudici, ciò costituisce violazione degli articoli 51, 52 e 54 del r.d. 23.10.1925 n. 2537 recante regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto.
L’art. 51 riconosce spettanti alla professione d’ingegnere le progettazioni per le costruzioni e per le industrie, per i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, per le costruzioni di ogni specie, per le macchine e gli impianti industriali, nonché in generale applicative della fisica, con i rilievi geometrici e le operazioni di estimo; ai sensi dell’art. 52, invece, formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative, ad eccezione delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legislazione sui beni culturali, che sono di spettanza esclusiva della professione di architetto.
Secondo il TAR, “in sostanza, la competenza professionale dell’architetto concorre con quella dell’ingegnere per la progettazione delle sole opere di edilizia civile, essendo riservate alla professione ingegneristica le progettazioni di tutti i lavori non compresi nella costruzione di edifici” (cfr. TAR Campania, Napoli, I Sez. I, 20 aprile 2016 n. 1968; Id. 14 settembre 2016, n. 4299)”.
Il principio sancito dalla sentenza è che “in estrema sintesi tutte le progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile rientrano nell’ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente all’edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri (cfr. TAR Campania, Sez. I, 15 gennaio 2019, n. 231)”.
La proposta doveva pertanto essere sottoscritta da un ingegnere, in quanto unico tecnico abilitato a farlo, “non potendo la lex specialis derogare al riparto di competenze legislativamente disegnato, ma anzi dovendo essere letta (in tal senso deve intendersi l’alternativa “e/o di cui al Disciplinare) come operante un rinvio alle predette norme di legge”.
Due passaggi della sentenza vanno sottolineati.
In uno il Collegio si interroga su cosa siano le progettazioni “attinenti all’edilizia civile” di competenza anche degli architetti, ed esclude che sia tale la progettazione di “un impianto relativo a gas medicali, ovvero una tipologia di intervento che non rientra nell’ambito delle opere ancillari a quelle civili (ad esempio impianti idraulici ed elettrici ad uso abitativo) sulle quali si potrebbe ipotizzare una competenza anche degli architetti, trattandosi di opere, appunto, normalmente collegate a quelle edili/civili”. Secondo il Collegio, si tratta di un impianto che “è autonomo rispetto alle opere edilizie ed è verosimilmente connotato da proprie peculiarità tecniche di tipo ingegneristico”: autonomia dell’impianto rispetto all’opera edile e peculiarità tecnica-ingegneristica sarebbero dunque i due criteri da considerare.
Il secondo passaggio interessante, sempre nella prospettiva di individuare quali interventi siano “ancillari” a quelli civili e quindi progettabili anche dall’architetto, è quello in cui il TAR esclude che possa avere rilevanza “l’incidenza percentuale di tale lavorazione rispetto a quelle complessivamente richieste (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2018, n. 2018)”: nel caso di specie, il valore delle componenti impiantistiche era inferiore al dieci per cento del totale delle opere.