Innovation Manager e voucher per l’innovazione: istruzioni per l’uso (parte seconda)
Proseguiamo il nostro percorso di approfondimento sugli Innovation Manager.
Ci occupiamo questa volta dei requisiti necessari per iscriversi nell’Elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza del Mise; come si ricorderà, l’iscrizione in questo elenco è condizione necessaria perché le imprese possano beneficiare del voucher a pagamento del compenso per i contratti di consulenza specialistica.
Quali sono i requisiti per le persone fisiche?
Se si tratta di persone fisiche, i requisiti per presentare domanda di iscrizione all’Elenco dei manager dell’innovazione si possono dividere in tre categorie.
La prima ipotesi è di essere già accreditati negli albi o elenchi istituiti presso Unioncamere, presso associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali, o ancora negli elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso le regioni ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal Decreto Mise del 7 maggio 2019.
Il Regolamento per l’iscrizione all’Elenco dei Manager dell’innovazione di Unioncamere, ad esempio, prevede un sistema a punti diviso tra punteggio per “Conoscenza e Formazione” (titolo di studio, iscrizione ad albi, certificazioni professionali) e punteggio per “Esperienza lavorativa” (incarichi manageriali in innovazione, ma anche in materie diverse; esperienza specifica in Tecnologie 4.0); per incarichi manageriali si intendono contratti di lavoro, ma anche di consulenza su lettera di incarico, come il MISE ha chiarito.
La seconda ipotesi è il possesso di un titolo di studio, da solo se si tratta di dottorato di ricerca, oppure in combinazione con il possesso di esperienza professionale sotto forma di “incarichi documentabili presso imprese” in ambiti di innovazione; la durata dell’esperienza professionale è inversamente professionale al livello del titolo di studio (un anno per un master di secondo livello, tre per la laurea magistrale).
La terza ipotesi si basa sulla sola esperienza lavorativa, e richiede che il soggetto abbiano svolto incarichi documentabili presso imprese per almeno sette anni.
Quali sono i requisiti per le società di consulenza?
Possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco dei manager dell’innovazione anche le società operanti nei settori di consulenza (sulla base delle informazioni desumibili dall’oggetto sociale e in relazione alle attività dichiarate al Registro imprese, come precisato dal MISE) che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- abbiano sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultino iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
- siano costituite in forma di società di capitali;
- non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- non abbiano subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati indicati nell’articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
- abbiano eseguito progetti di consulenza o formazione in una o più aree di innovazione e siano costituite da almeno 24 mesi, oppure siano accreditate negli albi o elenchi dei consulenti in innovazione istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali, ovvero presso regioni o le provincie autonome ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari aventi finalità analoghe a quelle previste dal Decreto Mise del 7 maggio 2019.
E’ importante sottolineare che le società sono tenute ad indicare i nominativi dei manager che svolgeranno gli incarichi, ed i manager a loro volta devono possedere i requisiti previsti.
Chi può ancora presentare domanda di iscrizione all’Elenco?
Possono presentare domanda inoltre:
- i centri di trasferimento tecnologico in ambito industria 4.0 ovvero i centri di competenza ad alta specializzazione;
- gli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del Registro delle Imprese.
Anche questi soggetti devono indicare i manager in possesso dei requisiti.
Quanti manager possono indicare le società?
Le società operanti nei settori di consulenza, così come i centri di competenza e gli incubatori, possono indicare al massimo dieci nominativi di manager destinati allo svolgimento degli incarichi di consulenza specialistica. Secondo quanto chiarito dal MISE, anche il legale rappresentante della società di consulenza può rientrare nell’elenco ma solo se possiede personalmente i requisiti ; la prestazione di consulenza specialistica, in altre parole, è consulenza della persona fisica ed è riservata ai soggetti “abilitati”.
Quanti incarichi possono assumere gli Innovation Manager iscritti nell’elenco?
Una volta iscritto nell’elenco, ogni manager (sia che risulti iscritto personalmente, sia che venga indicato da una società) può stipulare, nell’arco dello stesso anno solare, un solo contratto di consulenza di cui al decreto.