Coronavirus e sicurezza nelle attività produttive: verso la Fase 2. Aggiornamento del DVR, o Protocollo Aziendale Anti-contagio?
Si avvicina il momento della cosiddetta Fase 2, quella della ripresa delle attività produttive dopo la sospensione forzata introdotta dal DPCM 22 marzo 2020.
In attesa di sapere chi e quando potrà riaprire, una cosa è certa: si potrà farlo soltanto se sarà garantita la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
Le norme che detteranno regole e limiti per chi riapre non ci sono ancora, ma una panoramica di quello che possiamo aspettarci è possibile ripercorrendo con gli occhi del “dopo” i temi che hanno contraddistinto il “prima”, e cioè questi due mesi nei quali si è passati dalle prime misure anti-contagio senza limitazioni per le attività produttive, alla fase di sospensione generalizzata salve eccezioni, alla condivisione dei Protocolli di prevenzione.
C’è un tema di fondo che apparentemente interessa solo i tecnici, ma che in realtà tocca tutti nel profondo perché costringe a fare i conti con il fatto che siamo in uno stato di emergenza, dichiarato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2010 per la durata di sei mesi, in conseguenza “del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Bisogna aggiornare il DVR? O “basta” avere un Piano di Intervento (un Protocollo Aziendale)?
La prima questione che i datori di lavoro hanno dovuto affrontare, quando a febbraio si sono trovati a gestire la sicurezza del lavoro davanti al “Rischio Coronavirus”, è stata questa: se vi fosse obbligo di aggiornare il DVR oppure no.
Ricordiamo che, quando nacque nei primissimi giorni dell’emergenza, la questione non riguardava la adozione o la non adozione di misure per la prevenzione del contagio sul luogo di lavoro: questa è una cosa che nessuno ha mai messo in discussione.
La questione nacque invece perché una corrente di pensiero, velocemente diffusasi nel mondo della rete, riteneva fosse necessario per ogni singolo datore di lavoro valutare il rischio biologico, predeterminare gli scenari di diffusione del contagio secondo livelli di gravità, conseguentemente aggiornare il DVR, e farlo secondo una logica “in continuo”.
Chi nel tempo ha sostenuto questa posizione ha fatto richiamo all’obbligo del Decreto 81/08 di valutare “tutti” i rischi” ivi compresi quelli in senso lato ambientali; agli articoli 266 e seguenti del Decreto 81 sulla esposizione agli agenti biologici; alla natura dinamica del DVR.
La tesi è che, essendo un rischio presente nel luogo di lavoro, deve essere oggetto di un aggiornamento del DVR.
La corrente di pensiero di segno opposto, di cui chi scrive è stato fin da subito sostenitore, ha invece valorizzato il fatto che non si discute di un rischio lavorativo legato alle specifiche lavorazioni ed alle peculiari condizioni di ogni singola azienda, ente, organizzazione; al contrario, la valutazione del rischio è stata compiuta fin da subito dalle Autorità competenti e questo ai fini della tutela della salute pubblica ma anche, all’interno di tale più ampio obiettivo, in riferimento specificamente alle attività lavorative e quindi, con esse, ai luoghi di lavoro.
Sono state fin da subito le Autorità competenti a valutare la natura del rischio, la sua gravità, la sua probabilità; con i propri provvedimenti, il Governo (con l’Autorità Sanitaria) ha classificato l’agente biologico in funzione del rischio per i lavoratori, ha delineato gli scenari di diffusione del contagio, ha valutato la compatibilità dello scenario con lo svolgimento dell’attività lavorativa: ed è stato, si noti, un processo assolutamente dinamico, via via adattato al mutamento delle condizioni ed all’aumentare del rischio di esposizione, del tutto coerente alla regola che vuole che la valutazione del rischio sia costantemente al passo con le esigenze della prevenzione man mano che esse mutano.
Cosa sono stati, se non questo, i provvedimenti con cui dapprima le attività lavorative sono state consentite, poi limitate in alcune zone e non in altre, poi sospese ovunque, ma con limiti ed eccezioni? Il rischio è stato di volta in volta valutato dall’Autorità come un rischio dapprima accettabile – e le attività lavorative sono rimaste aperte; poi accettabile ma solo a certe condizioni – e allora le misure di prevenzione sono state quelle scritte nei DPCM, nelle ordinanze, nei Protocolli; poi ancora (salve eccezioni) inaccettabile – e allora la misura di prevenzione è stata la sua eliminazione: sospensione delle attività.
La Fase 2 non sarà altro che l’esito di una nuova valutazione del rischio.
Sarebbe (stato) a dir poco irrealistico pensare che il datore di lavoro, per quanto supportato dal RSPP, dal Medico Competente, dal RLS e da qualsivoglia consulente, possa davvero gestire a livello aziendale un rischio come questo, decidere se ci sia possibilità di contagio in azienda, se il grado di esposizione sia basso, medio, elevato; magari con il paradosso di vedersi contestare, tra qualche tempo, una errata valutazione del rischio e con essa una imputazione penale o una causa per risarcimento del danno o un’azione di regresso dell’INAIL. O tutte tre.
Quello che la tesi dell’obbligatorio aggiornamento del DVR non considera è che non si tratta affatto, nel caso di specie, di valutare un rischio; non siamo nel contesto dell’art. 28 del Decreto 81; valutare la “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di esposizione ad un determinato agente” (art. 2, lettera s del Decreto 81) è al di fuori, semplicemente, della portata del singolo datore di lavoro.
La questione non è, dunque, che il rischio sia “presente” nel luogo di lavoro; non è che il rischio sia noto nella sua esistenza; non è che sia ragionevolmente e concretamente possibile il suo manifestarsi; tutto questo è indiscutibile, anzi perfino ovvio; la questione è, che il rischio non può essere valutato dal datore di lavoro. Anzi, proprio per la portata generale e collettiva di una emergenza pandemica, diremmo di più: il rischio non deve essere valutato dal singolo datore di lavoro, nel senso che il datore di lavoro non può neanche pensare di sostituire la propria valutazione a quella dell’Autorità pubblica (o vogliamo forse pensare, che una attività produttiva possa essere riaperta contro il disposto dell’Autorità, perché il datore di lavoro ha valutato che nel suo luogo di lavoro il rischio di diffusione del contagio è minore che all’esterno)?
Questo, e non altro, è il significato della affermazione fatta fin da principio, che non si tratta di un “aggiornamento del DVR”; una affermazione che più soggetti istituzionali hanno fatto propria, confermandola poi nel tempo.
Questo intendono le “Indicazioni Operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” della Regione Veneto, quando scrivono: “In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARSCoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale)”.
Alle stesse conclusioni è pervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro: “trattasi di un rischio non riconducibile all’attività e cicli di lavorazione e, quindi, non rientranti nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione dello stesso, mediante l’attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzative e procedurali tecnicamente attuabili. Lo scenario connesso all’infezione coronavirus vede coinvolti i datori di lavori di questa Amministrazione esclusivamente sotto l’aspetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e pertanto, sembra potersi condividere la posizione assunta dalla Regione Veneto”.
Questo non significa, ovviamente, privare di tutela il lavoratore.
Significa invece lavorare al livello che il datore di lavoro può, anzi deve, gestire: il piano delle misure concrete.
Il documento della Regione Veneto richiede al datore di lavoro di “redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un piano di intervento” finalizzato a individuare e attuare le misure di prevenzione.
INL si pone anche il problema della registrazione delle attività: “è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell’attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008”. Significativamente, anche nel considerare il profilo formale l’INL sottolinea che non si tratta di una classica valutazione del rischio né di un classico DVR, bensì di un documento del tutto atipico e peculiare.
Non condividere la tesi dell’aggiornamento del DVR non significa, dunque, negare la necessità e l’obbligo di adottare ogni misura per la prevenzione del contagio; non significa neanche disattendere gli obblighi del Decreto 81/08.
In realtà, il piano di intervento del datore di lavoro è in tutto e per tutto applicazione del Decreto 81, anzi è proprio questo il punto: si tratta della attuazione rigorosa del Decreto 81, conformata allo scenario del tutto atipico di una pandemia.
E’ solo una questione terminologica, allora?
Da un certo punto di vista sì: che lo si chiami Piano di Intervento, o Protocollo Aziendale, o Appendice del DVR, poco cambia sul piano sostanziale: ciò che conta è che gli interventi di tutela siano adottati, e che siano efficacemente attuati (per usare la terminologia 231).
Da un altro punto di vista, invece, non si tratta solo di usare parole diverse. La differenza è sostanziale, se serve ad evitare l’equivoco, che l’obbligo di “aggiornamento del DVR” venga inteso, tramite il richiamo degli articoli 28 e 29 del Decreto 81, come necessità della presenza di un documento che contenga per forza una “valutazione del rischio”, che richiami gli articoli 266 e seguenti del Decreto 81, e – perché no – che sia munito anche di una data certa.
Una valutazione dei rischi del tutto fittizia, questo sarebbe l’aggiornamento del DVR così inteso; è facile immaginare pagine e pagine che ricopiano i documenti della OMS sulla pandemia o del Ministero della Salute, che dottamente dissertano sul SARS CoV-2 o sul COronaVIrusDisease-2019; tutto molto bello, ma di quale utilità per i lavoratori di quella specifica attività? Cosa avrebbe, questo aggiornamento, di specifica valutazione per la specifica azienda? Nulla.
Probabilmente una interpretazione siffatta, repressa ad inizio emergenza quando avrebbe potuto tradursi in un commercio vorticoso di software ad hoc, ora e nell’immediata futuro avrebbe, oltre a questo, un solo ulteriore significato: costruire i presupposti per prescrizioni 758 di violazione degli articoli 17, 28 e 29 per mancanza di un “DVR aggiornato”, nel migliore dei casi; per imputazioni di lesioni colpose o di omicidio colposo aggravati dalla omessa valutazione di un rischio biologico, nel caso peggiore.
Datori di lavoro e lavoratori, a nostro avviso, meritano di più e di meglio che questo.
Occorre concentrarsi allora sul vero tema, che è quello di definire in maniera specifica le misure di prevenzione per il proprio luogo di lavoro: partire dai Protocolli Condivisi, per approdare al Protocollo Aziendale Anti-contagio.