10.06.2009 Durata e modalità di fruizione delle ferie
Ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo va goduto per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione e, qualora il lavoratore lo richieda, in modo consecutivo; le restanti settimane di ferie annuali maturate devono, invece, essere godute nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.