16.10.2018 PRIVACY – REGISTRO DELLE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO: ISTRUZIONI GENERALI DEL GARANTE PER LA PRIVACY E MODELLI SEMPLIFICATI PER LE PMI.

Con comunicato dell’8 ottobre 2018 il Garante per la privacy ha pubblicato sul proprio sito le istruzioni generali relative alla compilazione e alla tenuta del Registro delle attività di trattamento, di cui all’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, e due modelli relativi al Registro semplificato per il Responsabile del trattamento e per il Titolare delle PMI.

Com’è noto il Registro dei trattamenti, che deve essere predisposto dal Titolare e dal Responsabile del trattamento, è un documento che contiene le principali informazioni relative alle operazioni di trattamento svolte da un’impresa, un’associazione, un esercizio commerciale, un libero professionista.

Nello specifico, sono tenuti a redigere il predetto Registro le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti e al di sotto dei 250 dipendenti qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti che possano presentare rischi, anche non elevati, per i diritti e le libertà delle persone o che effettui trattamenti non occasionali di dati oppure trattamenti di particolari categorie di dati o di dati relativi a condanne penali e a reati.

In particolare, nelle istruzioni pubblicate dal Garante, viene specificato che le imprese e le organizzazioni con meno di 250 dipendenti obbligate alla tenuta del registro potranno beneficiare di alcune misure di semplificazione.

In tal caso l’obbligo di redazione del registro riguarderà soltanto specifiche attività di trattamento (ad esempio ove il trattamento delle categorie particolari di dati si riferisca a quelli inerenti un solo lavoratore dipendente, il registro potrà essere predisposto e mantenuto esclusivamente con riferimento a tale limitata tipologia di trattamento).

A tal fine, il Garante per la privacy ha messo a disposizione sul proprio sito due modelli di Registro semplificato per il Responsabile del trattamento e per il Titolare delle PMI.

Da ultimo, il Garante raccomanda, al di fuori dei casi di tenuta obbligatoria del Registro, la redazione del Registro a tutti i Titolari e Responsabili del Trattamento, “in quanto strumento che, fornendo piena contezza del tipo di trattamenti svolti, contribuisce a meglio attuare, con modalità semplici e accessibili a tutti, il principio di accountability e, al contempo, ad agevolare in maniera dialogante e collaborativa l’attività di controllo del Garante stesso”.