09.01.2018 SICUREZZA SUL LAVORO: gli obblighi del datore di lavoro non si estendono ad attività ulteriori del lavoratore eseguite dopo l’ultimazione delle lavorazioni commissionate
Il lavoratore che dopo avere ultimato la lavorazione affidatagli subisce infortunio eseguendo una ulteriore operazione non prevista e non richiesta dal datore di lavoro, senza darne preventiva comunicazione allo stesso nonostante una specifica direttiva in questo senso, non ha diritto al risarcimento. Lo ha deciso la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con sentenza n. 146 del 5 gennaio 2018, negando il risarcimento ad un lavoratore caduto dalla scala appoggiata ad un albero, su cui era salito per tagliare un ramo che si appoggiava su un cavo elettrico, dopo che aveva ultimato i lavori di impianto di alcuni pali elettrici commissionati al suo datore di lavoro da ENEL. Secondo la Corte, non vi è responsabilità contrattuale del datore di lavoro né obbligo di risarcimento, neppure ai sensi dell’art. 2087 c.c. che è norma di chiusura del sistema: questo perché il datore di lavoro non ha obbligo né di fornire attrezzature adeguate né di vigilare su condotte del dipendente che, pur non rientranti nella nozione di abnormità, vengano poste in essere successivamente e al di fuori della prestazione richiesta e senza darne avviso al datore di lavoro.