31.03.2017 PRIVACY – VIDEOSORVEGLIANZA: per videosorvegliare il lavoratore domestico non sono necessarie l’autorizzazione dell’Ispettorato o il preventivo accordo sindacale.
Con nota n. 1004/2017 il Garante Privacy ha chiarito i limiti e le condizioni da rispettare qualora un datore di lavoro domestico voglia installare nel proprio appartamento un impianto di videosorveglianza idoneo al controllo anche dell’attività svolta dal dipendente in servizio presso l’abitazione. A tal fine non sarà necessario per il datore di lavoro ricorrere alle procedure autorizzatorie (autorizzazione Ispettorato Territoriale del Lavoro o accordo sindacale) come previste al comma 1 del novellato art. 4 L. 300/1970. In ogni caso, il datore di lavoro non sarà esonerato dall’obbligo di rispettare la normativa in materia di privacy (D.lgs. 196/2003): incomberà quindi su quest’ultimo l’obbligo di dare informativa preventiva e di acquisire il consenso del lavoratore domestico al trattamento dei dati rilevati.