29.3.2017 DIRITTO CIVILE: l’amministratore di una s.p.a. non e’ un lavoratore parasubordinato.
Con sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito che l’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni sono legati all’ente da un rapporto di tipo societario che non rientra nei rapporti di lavoro riconducibili alla parasubordinazione (art. 409, comma 3, c.p.c.). Ne consegue, da un lato, che va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa le controversie relative ai rapporti fra amministratore e società (come nel caso di revoca dell’amministratore per giusta causa); e, dall’altro lato, che i compensi spettanti agli amministratori di una s.p.a. non sono soggetti al limite della pignorabilità di un quinto ai sensi dell’art. 545, comma 4, c.p.c.
(Cass. S.U. n. 1545 del 20 gennaio 2017)