24.3.2017 DIRITTO DEL LAVORO – LICENZIAMENTO: Ai fini dell’irrogazione di una sanzione disciplinare si deve applicare la normativa vigente al momento in cui la sanzione stessa viene comminata, anche se la condotta sanzionabile è posta in essere in epoca anteriore.
La Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato ad un lavoratore il quale era stato licenziato a seguito di una pluralità di contestazioni di fatti per i quali il contratto collettivo applicabile al momento della loro commissione prevedeva il licenziamento, mentre il successivo regolamento aziendale, entrato in vigore prima dell’irrogazione della sanzione, per i medesimi fatti comminava una sanzione conservativa e non espulsiva. La Corte di Cassazione ha infatti precisato che deve essere riconosciuta l’applicabilità della sanzione disciplinare vigente al tempo in cui è stato intimato il licenziamento, anche se la condotta sanzionabile è stata posta in essere in epoca anteriore.
(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 4120 del 16.2.2017)