28.02.2017 DIRITTO CIVILE: il danno da perdita di un proprio congiunto (c.d. “danno da perdita del rapporto parentale”) rientra nella più generica nozione di ristoro del danno non patrimoniale
Con sentenza n. 238 del 10 gennaio 2017, la terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione afferma come ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale il Giudice dovrà tener conto di specifici parametri quali ad esempio il rapporto di convivenza con la vittima, il grado di parentela con la vittima, l’età del soggetto danneggiato al momento della perdita del proprio congiunto, la composizione del nucleo familiare.