Rilevanza penale dell’importazione di fauna selvatica
Produzione, commercio e consumo — fauna selvatica — divieto di commercializzazione ex artt. 21 lett. bb) e 30 1. 11.2.1992, n. 157 — oggetto della tutela —fauna selvatica nazionale — nozione — fauna selvatica importata dall’estero per le vie commerciali — applicabilità del divieto — esclusione (1. 11.2.1992, n. 157, artt. 2, 21 lett. bb, 30). Cass., sez. un., 14.12.1994 (dep. 28.12.1994).
La fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge n. 157 del 1992, perché appartenente al patrimonio dello Stato, è costituita esclusivamente da quelle specie di animali (mammiferi e uccelli) delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Ne consegue che il divieto di commercializzazione o di detenzione a fini di commercio previsto dall’art. 21 lett. bb) della citata legge n. 157 del 1992 si riferisce esclusivamente agli animali, loro parti o prodotti, cacciati o catturati nel territorio nazionale e non anche a quelli importati dall’estero.