14.12.2016 Videosorveglianza e controllo a distanza senza previa procedura autorizzatoria: per integrare la condotta criminosa è sufficiente l’installazione di telecamere e non anche la loro messa in funzione (Cass. pen., sez. III, n. 45198 del 26.10.2016)
Con la sentenza n. 45198 del 26 ottobre 2016 in tema di controllo a distanza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, la terza Sezione della Corte di Cassazione ritorna sul tema dell’utilizzo di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori senza previo consenso sindacale o permesso dell’Ispettorato del Lavoro.