28.08.2009 Attività lavorativa prestata in ambito familiare
Le prestazioni lavorative rese tra familiari, intendendosi per tali quelle prestazioni svolte in favore del coniuge (o del convivente more uxorio) e dei parenti ed affini conviventi, aventi ad oggetto qualsiasi attività che faccia capo al coniuge o familiare in favore del quale la prestazione viene resa, si presumono gratuite e non ricollegabili ad alcun rapporto di lavoro, trovando esse causa nei vincoli di affetto e solidarietà che caratterizzano il contesto familiare.