12.05.2017 Obbligo contributivo Inarcassa: se l’attività non è “tipica” della professione ma richiede comunque conoscenze proprie della “specifica cultura”, c’è l’obbligo di contribuzione
Con la recente sentenza n. 11161 dell’ 8 maggio 2017 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione torna sulla questione della sussistenza dell’obbligo contributivo in favore di Inarcassa da parte dell’ingegnere che, pur non svolgendo le attività “tipiche” disciplinate dalla L. n. 1395/1923 (art. 7) e dal R.D. n. 2537/1925 (artt. 51 e 52), svolga comunque attività che richiedano le competenze proprie della professione.
Nel caso di specie, il Tribunale e la Corte d’Appello avevano rigettato la domanda di un ingegnere volta ad accertare l’insussistenza delle irregolarità denunciate da Inarcassa e delle successive sanzioni irrogate per contributi non versati in ragione dello svolgimento di attività di perito assicurativo.