11.04.2017 – DIRITTO DEL LAVORO – LICENZIAMENTI: è legittimo il licenziamento del dipendente che acquisisce indebitamente documenti aziendali di natura riservata, pur senza divulgarli.
Secondo la Corte di Cassazione anche la “mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro, potenzialmente produttiva di danno” è sufficiente ad integrare la violazione del dovere di fedeltà, di cui all’art. 2105 c.c.
E’ pertanto legittimo il licenziamento del lavoratore che, in violazione del dovere di fedeltà, si impossessa di informazioni aziendali riservate anche nel caso in cui la divulgazione non avvenga, perché impedita dal tempestivo intervento del datore di lavoro.
(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 3739 del 13.2.2017)